La validità dei
Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene uniformata al 3 aprile. E’ quanto prevede il Dpcm varato dal
governo con le nuove restrizioni. “Le disposizioni del decreto producono
effetto dalla data del 23/3/20 e sono efficaci fino al 3/4/20. Le stesse si
applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del
Consiglio 11/3/20 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della
Salute del 20/3/20 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020,
sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020”, si legge nel testo.
Critiche le sigle sindacali: “Riteniamo
inadeguato rispetto a questo obiettivo il contenuto del decreto
e inaccettabile il metodo a cui si è giunti alla sua definizione”. E’
quanto affermano in un comunicato unitario Cgil, Cisl e Uil evidenziando che i
sindacati “in questa fase difficile del Paese, – riporta l’Ansa – hanno
rappresentato sempre la necessità di mettere al primo posto la salute e la
sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici” e con il protocollo ha sollecitato
“il Governo a sospendere tutte le attività non essenziali rispondendo così
alla necessità di contenimento del contagio”.
Al governo arriva però il monito sulle
‘esigenze prioritarie delle imprese’. Il presidente di
Confindustria Boccia scrive a Conte per chiedere ad esempio di ‘consentire
la prosecuzione di attività funzionali alla continuità di quelle
ritenute essenziali’. Segnala inoltre ‘i necessari provvedimenti
per l’operatività della Borsa e del mercato finanziario per
evitare impatti negativi sulle società quotate’.
E’ di 80 voci l’elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta per contenere l’epidemia del Coronavirus. L’allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.
“È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”.
“Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”. Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, – precisa l’Ansa riportando il testo del Dpcm – “possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”. “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”.
Le attività professionali non saranno sospese per le prossime due settimane. Lo prevede il Dpcm con le nuove restrizioni per contenere il Coronavirus. Nell’elenco compaiono, tra l’altro, le attività legali e contabili oltre a quelle finanziarie e assicurative, ma anche gli studi di architetti e ingegneri. Attiva anche l’intera filiera della stampa, dalla carta al commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali fino ai servizi di informazione e comunicazione.
L’elenco delle attività produttive industriali e commerciali che non rientrano nella sospensione:
Si allega il testo completo del DPCM per ulteriori approfondimenti.