E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le nuove misure anti contagio da Covid-19 per il periodo natalizio. Il provvedimento è in vigore da oggi, 19 dicembre.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi.
“E’ una decisione non facile, sofferta: dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarci meglio anche in vista della ripresa più generale delle attività che arriverà a gennaio”. Ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Le misure del governo hanno funzionato grazie alla responsabilità dei cittadini. Questo metodo ci ha evitato il lockdown generalizzato. Siamo partiti con il metodo a zone con RT a 1.7 e lo abbiamo riportato a 0.86, tanto che nei prossimi giorni ragionevolmente tutte le Regioni potranno diventare zona gialla” sottolinea Conte.
“Ragioniamo una zona rossa nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi”.
ZONA ROSSA (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio)
- Vietato ogni spostamento tra le regioni.
- L’intero territorio nazionale sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio, in particolare nei giorni: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio.
- In questi giorni si potrà uscire di casa solo per ragioni di lavoro necessità e salute.
- Sarà possibile ricevere a casa sino a 2 persone non conviventi con anche figli minori di 14 anni, esclusi dal computo, come anche le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti.
- E’ consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva all’aperto in forma individuale.
- Saranno chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti tranne che per l’asporto fino alle 22 e per le consegne a domicilio.
- Restano aperti alcuni esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie , lavanderie, parrucchieri, barbieri.
- Le chiese saranno aperte fino alle 22 per le funzioni religiose.
ZONA ARANCIONE (28, 29 e 30 dicembre, 4 gennaio)
- L’intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali: in particolare 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio.
- Ci si potrà spostare esclusivamente nel proprio comune di residenza senza dover giustificare il motivo.
- Permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5000 abitanti per un raggio di 30 km. Non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia.
- Restano chiusi bar e ristoranti ad eccezione dell’asporto fino alle 22 e delle consegne a domicilio.
- Negozi aperti fino alle 21.
Il decreto legge prevede immediate misure di ristoro.
Ecco il testo pubblicato in Gazzetta:
Art. 1
Misure urgenti per le festivita' natalizie e di inizio anno nuovo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021
sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono
altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi'
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata
nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di
due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre
ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta'
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per
quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di
quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' sanzionata ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.