Non si tratta più di un credito di imposta da dover scontare dalle tasse, ma proprio di un’esenzione.
Il decreto “Sostegni”, come convertito in legge, ha stabilito che i canoni di locazione non percepiti, a decorrere dall’1 gennaio 2020 non concorrano a formare il reddito del contribuente, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.
La norma originaria (a seguito della modifica apportata con il decreto-legge n. 34 del 2019, come convertito in legge) prevedeva tale possibilità solo per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Per i canoni di locazione abitativa, invece, che non rientrano in tali previsioni (e quindi per le morosità antecedenti all’1.1.2020) permane il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
Come noto, la detassazione dei canoni di locazione non percepiti è – da lungo tempo – una richiesta di Confedilizia, l’Associazione dei Proprietari di Casa. La norma approvata è un passo avanti, ma resta molto da fare, a partire dall’estensione del principio agli affitti non abitativi.